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Refrendum Costituzione Capitolo secondo
Sulle regioni abbiamo discusso abbastanza, veniamo ora ad analizzare le grandissime cazzate che riguardano la riforma delle camere:
Art. 56.
La Camera dei deputati a? eletta a suffragio universale e diretto.
La Camera dei deputati a? composta da quattrocento deputati e dai dodici deputati assegnati alla circoscrizione Estero.
Si passa da 630 a 400 deputati alla camera e fin qui potremmo anche essere d'accordo, ma gli eletti all' estero restano sempre 12 il loro peso politico quindi cresce del 30%!!!! Potrebbero essere assolutamente determinati. Non era la CDL quella che (a posteriori) che si lamentava che gli italiani all' estero votano ma non pagano le tasse? E adesso li vogliamo far contare di piu, anzi troppo?
Art. 57.
Il Senato federale della Repubblica a? eletto a suffragio universale e diretto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il Senato federale della Repubblica a? composto da duecento senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all elezione dei rispettivi Consigli regionali, dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero e dai senatori a vita di cui all articolo 59.
L elezione del Senato federale della Repubblica a? disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.
Anche qui stessa obiezione dell' articolo precedente........
Art. 64
Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono valide se non sono presenti i due quinti dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresi valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.
Ma che cesso a? il senato federale? Manco un condominio pua? deliberare se non c'a? la maggioranza dei millesimi e dei condomini e invece sulle questioni di competenza del senato bastano i due quinti e un terzo delle regioni!!!! E la chiamate democrazia? (questa norma a? fatta apposta per far passare leggi votate solo dalle regioni padane nella speranza che gli altri non partecipino).
Art. 70.
La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all articolo 117, secondo comma, ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e pua? proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla meta? per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge a? promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.
Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all articolo 117, terzo comma, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Tali disegni di legge, dopo l approvazione da parte del Senato federale della Repubblica, sono trasmessi alla Camera dei deputati. La Camera dei deputati, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi la Camera dei deputati delibera e pua? proporre modifiche sulle quali il Senato federale della Repubblica decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla meta? per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora la Camera dei deputati non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge a? promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74. Qualora il Governo dichiari che le modifiche proposte dalla Camera dei deputati sono essenziali per l attuazione del suo programma e tali modifiche siano approvate ai sensi dell articolo 94, secondo comma, al disegno di legge si applica la procedura prevista dagli ultimi due periodi del terzo comma del presente articolo.
La funzione legislativa dello Stato a? esercitata collettivamente dalle due Camere per l esame dei disegni di legge, anche annuali, concernenti la perequazione delle risorse finanziarie e le materie di cui all articolo 119, e dei disegni di legge concernenti la tutela della concorrenza, le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta? metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, noncha? nei casi in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 27, quarto comma, 33, sesto comma, 114, terzo comma, 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e terzo, 120, secondo comma, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, 133, primo comma, 137, secondo comma, noncha? per le leggi che disciplinano l esercizio dei diritti fondamentali di cui agli articoli da 13 a 21. Se un disegno di legge non a? approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere convocano, d intesa tra di loro, una commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica a? sottoposto all approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti.
I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere in ordine all esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti sulla base del criterio di proporzionalita? rispetto alla composizione delle due Camere. La decisione dei Presidenti o del comitato non a? sindacabile in alcuna sede legislativa
Questo a? uno degli articoli piu schifosi, e riguarda una cosa marginale come il modo di fare le leggi. E' un pasticcio indegno che non stabilisce con chiarezza le competenze delle 2 camere, per giunta se sorgono contestazioni su chi deve legiferare su cosa la competenza insindacabile della decisione spetta ai presidenti di camera e senato. Bella democrazia!!!!
La camera fa le leggi, ma non sono definitive percha? il senato entro 30 giorni con maggiranza dei due quinti puu chiedere di modificarle. Alla faccia della semplificazione!!!!! Se vogliamo una sola camera che sia una sola e basta, in questo modo invece abbiamo tutte le lentezze del bicameralismo unite a tutti i difetti del monocameralismo. Un vero capolavoro.
Infine una domandina semplice semplice:
Se in futuro si volesse cambiare la costituzione quale delle due camere a? competente? l' art. 70 fa un tale casino che non si capisce. E la doppia lettura prevista dall' art. 138 come si applica?
I costituzionalisti sostengono che se fosse confermata la riforma sarebbero impossibili per il futuro altre riforme percha? l' art. 70 rende impossibile l'applicazione del 138.
(altro che correzioni entro il 2008 dopo la vittoria del si che propone aculus)
Mi fermo qui percha? ce n' a? di cose da discutere.
Da questi articoli si capisce l'enorme incompetenza di chi ha scritto il testo (Calderoli si vanta di averlo approntato in una notte) e la colpevole ignoranza di chi lo ha votato per ben 2 volte sotto il ricatto della fiducia posto da Berlusconi.
Vogliamo unirci a questa massa di mentecatti? NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
appunto votiamo NO